(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 13 del
                           24 marzo 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Alle  aziende zootecniche le cui produzioni non sono ritenute
idonee  al  consumo dalle competenti autorita' sanitarie per presenza
di   residui  indesiderati  costituiti  da  diossine  o  da  sostanze
radioattive,  oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa, sono
corrisposti equi indennizzi a condizione che:
      a) le  produzioni  contaminate  e,  ove necessario, le carcasse
degli  animali  abbattuti  siano  distrutte  sotto il controllo delle
competenti autorita';
      b) le   aziende   indennizzate   si   impegnino  formalmente  a
rispettare  tutte  le  indicazioni  e le prescrizioni formulate dalle
competenti   autorita'   atte   ad   evitare   il   reiterarsi  delle
contaminazioni.
    2.  La giunta regionale adotta un piano di risanamento ambientale
nelle aree oggetto delle emergenze zootecniche.